venerdì 29 luglio 2011

ENASARCO, REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95 e del 04 maggio 2011 n. 35
Approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 luglio 2011 prot. 24/VI/0012674/MA004.A007
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Natura giuridica e compiti

1.       L'Ente  Nazionale  Assistenza  Agenti  e   Rappresentanti  di   Commercio  – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.

2.       La Fondazione ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale,  solidarietà  in  favore  degli  iscritti  e cura la  gestione  dell’indennità  di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.

Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE Articolo 2 - Obbligo d’iscrizione

1.       Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo
1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta.

2.       Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni
internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3.       Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l’agente  che lo  abbia  richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal  caso l’agente  è ammesso  al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo  di cui all’articolo 4 e seguenti.


Articolo 3 - Modalità di comunicazione

1.       Il preponente, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia nei modi e con le forme da essa stabiliti. In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:

a) data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;

                                                         PER LEGGERE TUTTO

                                                                    collegati al link:
http://www.usarcipescara.it/doc/REGOLAMENTO___ENASARCO_2012.pdf

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